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T.S.O.
Note sugli Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) e sui Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO)
25015 Desenzano del Garda
Località Montecroce

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Costituzione art. 32: " Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge".
Inoltre, il consenso informato dinanzi alla proposta di trattamento sanitario costituisce un fattore ineludibile.

Codice deontologico dei medici Art. 42: "Il medico non può intraprendere alcuna attività diagnostica e terapeutica senza il valido consenso del paziente, che, se sostanzialmente implicito nel rapporto di fiducia, deve essere invece consapevole ed esplicito allorché l'atto medico comporti rischio o permanente diminuzione della integrità fisica".
Si possono però verificare delle situazioni in cui é necessario applicare un trattamento contro il consenso del paziente e che ricadono in tre tipologie giuridiche:

  • Lo stato di necessità
  • Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori (ASO e TSO).
  • Le malattie infettive e diffusive (che qui non ci riguardano).

"...in psichiatria l'obbligatorietà é da ricercarsi non nell'esigenza di difesa sociale nei confronti del folle pericoloso, ma nell'interesse precipuo della collettività a recuperare, tramite un intervento sanitario, un proprio consociato affetto da grave patologia psichica, ed incapace, in virtù di tale patologia di autodeterminarsi liberamente". ( pag. 53 Progetto- Obiettivo 'Tutela socio-sanitaria dei malati di mente' - triennio 1995-1997. Deliberazione Consiglio Regione Lombardia n. V/1329 30 gennaio 1995).

All'art. 33 della legge 833/78 si legge: " Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate".

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono giuridicamente provvedimenti di tipo amministrativo e come tali sono disposti dal Sindaco. "Nella fase di attuazione di un'ordinanza di ASO o di TSO il Comune conserva uno specifico interesse alla corretta esecuzione della medesima e quindi un potere-dovere di vigilanza da attuarsi attraverso il proprio personale, nella fattispecie il Corpo di Polizia Municipale, in quanto l'impostazione forzata che ne discende, riveste, come per tutte le ordinanze, il carattere di una operazione di "polizia amministrativa" diretta dall'osservanza di regolamenti e di provvedimenti dell’autorità, quali i trattamenti sanitari obbligatori" ( pag. 54-55 Progetto- Obiettivo 'Tutela socio-sanitaria dei malati di mente' - triennio 1995-1997. Deliberazione Consiglio Regione Lombardia n. V/1329 30 gennaio 1995).

a) Qualora vi sia la necessità di entrare in contatto con una situazione difficilmente avvicinabile e per la quale si ha il fondato sospetto che sussistano gli estremi per l'applicazione di un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) (cfr. di seguito punti 1 e 2 art. 34 legge 833/78) può essere proposto l'accertamento sanitario obbligatorio (ASO)

Procedure per l'A.S.O. (artt. 33 e 34 legge 833/78):

    • proposta scritta motivata di un medico al Sindaco del Comune nel cui territorio si trova il paziente; é sufficiente un medico, non necessariamente specialista, né appartenente necessariamente al servizio pubblico.
    • specificazione del luogo e del tempo in cui si intende effettuare l'ASO (ambulatorio, domicilio del paziente, Pronto Soccorso, Comunità Protetta etc).
    • L'ASO non può essere effettuato in regime di degenza ospedaliera, altrimenti configurerebbe una specie di "fermo di psichiatria". Occorre che il medico decida nella sede di accertamento (non in degenza ospedaliera) se il soggetto debba essere trattato e in che modo.

b) "esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici" e "gli stessi non vengono accettati dall'infermo" (art. 34 legge 833/78): sono le due condizioni per un trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Si aprono qui due possibilità: il TSO in regime extraospedaliero ed il TSO in regime ospedaliero.

TSO extraospedaliero
(artt. 33 e 34 legge 833/78). Occorrono:
  • la proposta scritta motivata di un medico al Sindaco del Comune nel cui territorio si trova il paziente;
  • la specificazione del luogo e del tempo in cui si intende effettuare il TSO (ambulatorio, domicilio del paziente, Pronto Soccorso, Comunità protetta etc....).

TSO in regime ospedaliero (artt. 34 e 35 legge 833/78). Occorrono:
  • Le condizioni per un TSO ("esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici" e "gli stessi non vengono accettati dall'infermo" ex art. 34 legge 833/78).
  • La situazione seguente (terza condizione per un TSO ospedaliero): non vi sono "condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure extraospedaliere".
  • La proposta scritta motivata di un medico al Sindaco del Comune nel cui territorio si trova il paziente;
  • La specificazione del luogo e del tempo in cui si intende effettuare il TSO: in realtà il luogo previsto dalla normativa é sempre il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell'ospedale generale.
  • Un secondo accertamento medico: qualora anche il secondo medico riconosca le condizioni previste dall'art. 34 legge 833/78 ("esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici" e "gli stessi non vengono accettati dall'infermo e non vi siano condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure extraospedaliere" ), questi convalida la proposta del medico che promuove l'iniziativa redigendo a sua volta una relazione.
  • Il medico che convalida la proposta deve appartenere alla "unità sanitaria locale". Non è necessario che sia uno specialista in psichiatria, anche se è preferibile. Il medico di guardia sul territorio, pur essendo convenzionato e non dipendente, nell'esercizio delle sue mansioni viene considerato personale della struttura sanitaria pubblica. Il medico igienista di turno può altresì essere chiamato per proporre o convalidare il TSO.

Garanzie per i soggetti sottoposti ad ASO e/o TSO
    1. "Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno" (art. 33 legge 833/78)
    2. "Chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio" (art. 33 legge 833/78)
    3. Doppia valutazione medica, di cui una eseguita da un medico dipendente dalla struttura sanitaria pubblica, per il TSO in regime di degenza ospedaliera.
    4. Notifica del provvedimento e del ricovero al Giudice tutelare
    5. Possibilità di far ricorso (art. 35 legge 833/78)
    6. Formalizzazione del TSO anche nel caso di minori.

Riferimenti normativi

    1. D.C.R. del 30 gennaio 1995 n. V/1329 "Progetto-obiettivo TUTELA SOCIO SANITARIA DEI MALATI DI MENTE - triennio 1995-1997"

    2. DPR 10.11.1999: Approvazione del progetto obiettivo "Tutela salute mentale 1998-2000"